Gestione della Sicurezza Antincendio
D.M. 25 Gennaio 2019 (G.U. 05 febbraio 2019, n. 30)
Il nostro obiettivo è di garantire il rispetto delle norme antincendio nel vostro condominio, in riferimento al D.M. 25 Gennaio 2019.
Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246
Il Decreto, entrato pienamente in vigore il 29 Giugno 2022 dopo le proroghe dovute alla pandemia Covid-19, si propone integrando il Decreto del Ministro dell'Interno n. 246 del 16 Maggio 1987 di migliorare la sicurezza antincendio degli edifici di civile abitazione introducendo la Gestione della Sicurezza Antincendio prevista dal nuovo punto 9.Bis introdotto dal decreto.
Il decreto si applica sia agli edifici di nuova realizzazione che a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ed introduce il concetto di Livello di Prestazione L.P. in relazione all'altezza antincendio dell'edificio come definita al D.M. 30 Novembre 1983.
Livelli di Prestazione (L.P.)
- L.P. 0 → per edifici di tipo a) (altezza antincendi da 12 m a 23,99 m)
- L.P. 1 → per edifici di tipo b) e c) (altezza antincendi oltre 24 m a 53,99 m)
- L.P. 2 → per edifici di tipo d) (altezza antincendi oltre 54 m fino a 79,99)
- L.P. 3 → per edifici di tipo e) (altezza antincendi oltre 80 m)
La nostra proposta "chiavi in mano" comprende:
- Sopralluogo tecnico presso l'edificio con misura dell'altezza antincendio (Ha), classificazione prestazionale dell'edificio e analisi dei rischi per la gestione della sicurezza antincendio
- Indicazioni sulle criticità antincendio e misure di miglioramento adottabili
- Redazione del piano di Gestione Sicurezza Antincendio (GSA)
- Redazione Piano Informativo da Esporre nell'Edificio e sua collocazione su richiesta
- Redazione della Brochure informativa da consegnare ai condomini con misure da adottare in caso di emergenza
- Fruibilità di un videocorso antincendio per tutti i condòmini su piattaforma e-learning dedicata ed accesso individuale asincrono